Il Piranha del Po e la legge

Piranha

Le leggi 189/2004 e successive, che tutelano gli animali dal maltrattamento umano, derogano su alcune attività regolamentate, quali la caccia, la pesca, l’allevamento, il trasporto, la macellazione, la sperimentazione scientifica, l’attività circense, gli zoo ed altre attività, sempre regolamentate. Un macello, ad esempio, sarebbe impossibilitato ad operare se non fosse escluso da tali disposizioni di legge, una cosa piuttosto logica. Questa deroga, però, non impedisce l’attuazione delle stesse leggi a protezione dell’animale se il maltrattamento è cagionato a dispetto delle regole che coordinano l’attività stessa. Un macello, per esempio, è si autorizzato ad uccidere l’animale ma nel rispetto della sofferenza dell’animale stesso. Un cacciatore è autorizzato a sparare ad una preda ma non certo a torturarla. Esistono dunque diverse attività, ovvero quelle sopra elencate, che godono di una “relativa” immunità alla legge predetta per evidenti motivi. Fatto questo preambolo veniamo al nostro piranha. Le leggi che regolamentano la pesca, nella regione Lombardia, oltre a diversi divieti dettano anche degli obblighi, uno dei quali è il seguente: “I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le specie alloctone dannose, sotto elencate, le quali non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse”. C’è pure una sanzione pecuniaria per chi mantiene vive o reintroduce tali specie alloctone dannose. Nell’elenco non è ovviamente compreso il piranha per il semplice motivo che non è un pesce che popola i nostri fiumi, d’altronde un elenco di pesci alloctoni dannosi che “non popolano” i nostri fiumi diverrebbe un tomo a sè stante in mezzo alle leggi relative alla pesca non professionale. Se il piranha dunque non è elencato come specie alloctona da sopprimere “obbligatoriamente”, pur essendo tale, neppure gode di salvaguardia diversa dai comuni pesci nostrani che vengono pescati, uccisi e mangiati, nel rispetto delle regole di pesca e dunque in deroga alla legge sui maltrattamenti. Quindi chi pesca unl piranha nel Po o in altro fiume ha tutti i diritti di sopprimerlo e cucinarselo ai ferri o al cartoccio. Ergo sono pronto a scommettere che un esposto in procura contro chi avrebbe “cagionato” la morte di un piranha non avrebbe alcun seguito dal momento che il fatto non sarebbe accaduto per mera crudeltà e nel rispetto dei regolamenti di pesca.

 

La lettera al quotidiano “La Provincia”

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